Articolo 45 (L-R)
                 Documentazione mediante esibizione

   1.  I  dati  relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza,  lo  stato civile e la residenza attestati in documenti
di  identita'  o  di  riconoscimento  in  corso di validita', possono
essere  comprovati  mediante  esibizione  dei  documenti medesimi. E'
fatto   divieto  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o
esercenti  di  pubblici  servizi,  nel  caso  in  cui  all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di   identita'   o   di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
   E',  comunque,  fatta  salva per le amministrazioni pubbliche ed i
gestori e gli esercenti di pubblici sevizi la facolta' di verificare,
nel  corso  del  procedimento,  la veridicita' dei dati contenuti nel
documento di identita' o di riconoscimento.
2.
3.