Articolo 105
Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con
propria legislazione.
2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino,
all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.