Articolo 105 Regioni a statuto speciale 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione. 2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino, all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.