Articolo 97 
                          Ruolo e funzioni 
 
1. Il comune e la provincia hanno un segretario  titolare  dipendente
dall'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei   segretari
comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e  iscritto  all'albo
di cui all'articolo 98. 
 
2.  Il  segretario  comunale  e   provinciale   svolge   compiti   di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa  nei
confronti  degli  organi  dell'ente  in   ordine   alla   conformita'
dell'azione  amministrativa  alle   leggi,   allo   statuto   ed   ai
regolamenti. 
 
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108,  contestualmente  al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,  secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed  autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. 
 
4. Il segretario sovrintende  allo  svolgimento  delle  funzioni  dei
dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per  gli
effetti del comma 1 dell'articolo 108  il  sindaco  e  il  presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre: 
 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  alle
   riunioni  del  consiglio   e   della   giunta   e   ne   cura   la
   verbalizzazione; 
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in  relazione  alle  sue
   competenze, nel caso in cui  l'ente  non  abbia  responsabili  dei
   servizi; 
c) puo' rogare tutti  i  contratti  nei  quali  l'ente  e'  parte  ed
   autenticare scritture private ed atti  unilaterali  nell'interesse
   dell'ente; 
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli  dallo  statuto  o  dai
   regolamenti, o conferitagli dal sindaco  o  dal  presidente  della
   provincia; 
e) esercita le funzioni di direttore generale  nell'ipotesi  prevista
   dall'articolo 108, comma 4. 
 
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi,  puo'
prevedere  un  vicesegretario  per   coadiuvare   il   segretario   e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 
 
6. Il rapporto di lavoro dei  segretari  comunali  e  provinciali  e'
disciplinato  dai  contratti  collettivi   ai   sensi   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.