Art. 75 
         (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani) 
 
  1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere
dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato  che
abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla  tabella  B  allegata
alla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  come  modificata  ai   sensi
dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
e  successive  modificazioni,  per  l'accesso  al  pensionamento   di
anzianita', e' attribuita la  facolta'  di  rinunciare  all'accredito
contributivo relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e   alle   forme   sostitutive   della   medesima.   In   conseguenza
dell'esercizio della predetta facolta' e per il  periodo  considerato
ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da
parte del datore di lavoro a tali forme assicurative. 
  2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che: 
    a) il lavoratore si  impegni,  al  momento  dell'esercizio  della
facolta' medesima, a posticipare l'accesso al  pensionamento  per  un
periodo di  almeno  due  anni  rispetto  alla  prima  scadenza  utile
prevista   dalla   normativa   vigente   e   successiva   alla   data
dell'esercizio della predetta facolta'; 
    b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un  contratto  a
tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a). 
  3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu'  volte.  Dopo
il primo periodo, tale facolta'  puo'  essere  esercitata  anche  per
periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a). 
  4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del
lavoratore  che  abbia  perfezionato  il  diritto  al   pensionamento
esercitando la facolta' di cui al comma 1 risulta pari a  quello  che
sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al  comma  2,
sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in
ogni  caso  salvi  gli  adeguamenti  del  trattamento   pensionistico
spettanti per effetto della rivalutazione automatica al  costo  della
vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3. 
  5.  Per  i  lavoratori  i  quali  abbiano  raggiunto  un'anzianita'
contributiva non inferiore  ai  40  anni,  prima  del  raggiungimento
dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e  che  scelgano  di
restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul
reddito  di  attivita'  lavorativa  e'  destinato  alle  regioni   di
residenza  ed  e'  finalizzato  al  finanziamento  di  attivita'   di
assistenza agli anziani  non  autosufficienti  e  alle  famiglie;  il
restante 60 per cento concorre  all'incremento  dell'ammontare  della
pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a  decorrere  dal
compimento dell'eta' di quiescenza. 
  6. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con  il  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono   stabilite   le
modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo,  con  particolare
riferimento all'esercizio della facolta' di  cui  al  comma  1,  alla
verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e  alla
reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.