Art. 71 (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono: a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile; b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria; c) gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule predisposte; d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78. 2. Nei medesimi archivi si trascrivono: a) gli atti di morte ricevuti dall'estero; b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.