Art. 71
                     (Iscrizioni e trascrizioni)

   1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:

a) le   dichiarazioni   di   morte   che   sono   fatte  direttamente
   all'ufficiale dello stato civile;
b) gli  atti  di  morte  che  l'ufficiale dello stato civile forma in
   seguito  ad  avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case
   di  cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro
   stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si
   adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.

   2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un
   viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli  atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone
   di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.