Art. 72
                      (Dichiarazione di morte)

   1.  La  dichiarazione  di morte e' fatta non oltre le ventiquattro
ore  dal  decesso  all'ufficiale  dello  stato  civile del luogo dove
questa e' avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo
dove il cadavere e' stato deposto.
   2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da una persona
convivente  con  il  defunto  o da un loro delegato o, in mancanza da
persona informata del decesso.
   3.  In  caso  di  morte  in un ospedale, casa di cura o di riposo,
collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi
ne  e'  stato  delegato  dall'amministrazione deve trasmettere avviso
della  morte,  nel  termine  fissato dal comma 1, all'ufficiale dello
stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.