Art. 73 
                           (Atto di morte) 
 
  1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della
morte, il nome e il cognome, il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la
residenza e la cittadinanza del defunto, il nome  e  il  cognome  del
coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome  e
il cognome, il luogo  e  la  data  di  nascita  e  la  residenza  del
dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e' nota, ma il
cadavere e' stato  tuttavia  riconosciuto,  l'ufficiale  dello  stato
civile fa di cio' espressa menzione nell'atto. 
  2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di
prevenzione  o  di  pena  non  si  fa  menzione  nell'atto  di   tali
circostanze.