Art. 74
               (Inumazione, tumulazione e cremazione)

   1.  Non  si  puo'  far  luogo  ad  inumazione  o tumulazione di un
cadavere  senza  la  preventiva  autorizzazione  dell'ufficiale dello
stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
   2.   L'ufficiale   dello   stato   civile   non   puo'   accordare
l'autorizzazione  se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte,
salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e'
accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di
un  altro  delegato  sanitario; questi deve rilasciare un certificato
scritto  della  visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la
esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.
Il certificato e' annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
   3.  In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285.
 
          Nota all'art. 74:

          - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  79,  80 e 81 del
            decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 settembre
            1990,  n.  285  (Approvazione  del regolamento di polizia
            mortuaria):
             "Art.  79.  -  1. La cremazione di ciascun cadavere deve
          essere  autorizzata  dal  sindaco sulla base della volonta'
          testamentaria   espressa  in  tal  senso  dal  defunto.  In
          mancanza   disposizione  testamentaria,  la  volonta'  deve
          essere  manifestata  dal coniuge e, in difetto, dal parente
          piu'   prossimo  individuato  secondo  gli  articoli  74  e
          seguenti  del  codice  civile e, nel caso di concorrenza di
          piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
             2.  La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare
          da  atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o
          dai  pubblici  ufficiali  abilitati  ai  sensi dell'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
             3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino
          iscritti  ad  associazioni  riconosciute  che abbiano tra i
          propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri
          associati,   e'   sufficiente   la   presentazione  di  una
          dichiarazione   in   carta   libera   scritta   e   datata,
          sottoscritta  dall'associato  di proprio pugno o, se questi
          non  sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni,
          dalla  quale  chiaramente  risulti  la  volonta'  di essere
          cremato.   La   dichiarazione  deve  essere  convalida  dal
          presidente dell'associazione.
             4.  L'autorizzazione  di  cui al comma I non puo' essere
          concessa  se  la richiesta non sia corredata da certificato
          in  carta  libera  redatto  dal medico curante o dal medico
          necroscopo,   con   firma   autenticata   dal  coordinatore
          sanitario,  dal  quale risulti escluso il sospetto di morte
          dovuta a reato.
             5.  In  caso  di  morte improvvisa o sospetta occorre la
          presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.
             Art.  80.  -  1.  La  cremazione deve essere eseguita da
          personale    appositamente    autorizzato    dall'autorita'
          comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
             2.  Le  ceneri  derivanti  dalla  cremazione  di ciascun
          cadavere  devono essere raccolte in apposita urna cineraria
          portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di
          morte del defunto.
             3.  Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per
          accogliere  queste  urne:  le urne possono essere collocate
          anche  in  spazi  dati  in  concessione  ad  enti  morali o
          privati.
             4.  Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche
          edilizie   di   questi   edifici   vengono   stabilite  dai
          regolamenti comunali.
             5.  Il  trasporto  delle urne contenenti i residui della
          cremazione,  ferme  restando  le autorizzazioni di cui agli
          articoli  24,  27, 28 e 29, non e' soggetto ad alcuna delle
          misure  precauzionali  igieniche stabilite per il trasporto
          delle  salme,  salvo eventuali indicazioni del coordinatore
          sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
             6.  Ogni  cimitero deve avere un cinerario comune per la
          raccolta  e la conservazione in perpetuo e collettiva delle
          ceneri  provenienti  dalla  cremazione  delle salme, per le
          quali  sia  stata  espressa  la  volonta'  del  defunto  di
          scegliere  tale  forma  di  dispersione  dopo la cremazione
          oppure  per  le  quali  i familiari del defunto non abbiano
          provveduto ad altra destinazione.
             Art.  81.  -  1.  La  consegna  dell'urna cineraria agli
          effetti   dell'art.   343   del  testo  unico  delle  leggi
          sanitarie,  approvato  con regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265,  deve  risultare  da  apposito verbale redatto in tre
          esemplari,   dei  quali  uno  deve  essere  conservato  dal
          responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in
          consegna   l'urna   e   il   terzo  deve  essere  trasmesso
          all'ufficio di stato civile.
             2.   Il   secondo  esemplare  del  verbale  deve  essere
          conservato  dall'incaricato  del  servizio  di custodia del
          cimitero in cui vengono custodite le ceneri".