Art. 75 (inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione) 1. Chi ha notizia che un cadavere e' stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o e' stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, da' immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non e' stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non e' stato gia' formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformita' agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10.