Art. 75
     (inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

   1.  Chi  ha  notizia  che  un cadavere e' stato inumato o tumulato
senza  l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o e' stato
cremato   senza   l'autorizzazione  del  sindaco,  ne  deve  riferire
immediatamente  al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta,
da'  immediata  comunicazione  del  fatto  all'ufficiale  dello stato
civile se non e' stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non
e'  stato  gia'  formato,  l'ufficiale  dello  stato civile lo redige
esclusivamente in conformita' agli elementi contenuti nel decreto del
tribunale  dato  con il procedimento di rettificazione, su istanza di
persona  interessata  o  del procuratore della Repubblica. Il decreto
deve  essere  menzionato  nell'atto  e  inserito negli archivi di cui
all'articolo 10.