Art. 76
                   (Denuncia di ipotesi di reato)

   1.  L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di
una  persona  ai  fini  dell'autorizzazione  alla  inumazione  o alla
tumulazione,  o  il  sindaco  che,  ai  fini dell'autorizzazione alla
cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne
abbia   comunque   conoscenza,   deve  farne  immediata  denuncia  al
procuratore   della   Repubblica   dando,  intanto,  se  occorre,  le
disposizioni  necessarie  affinche'  il  cadavere non sia rimosso dal
luogo in cui si trova.