Art. 77 (Accertamenti legali) 1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi e' ragione di sospettarla per altre circostanze, non si puo' inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto. 2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove e' morta la persona e, quando questo non e' noto, del luogo dove il cadavere e' stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.