Art. 77
                        (Accertamenti legali)

   1.  Quando  risultano  segni  o  indizi di morte violenta, o vi e'
ragione  di  sospettarla  per altre circostanze, non si puo' inumare,
tumulare  o  cremare  il  cadavere  se  non  dopo che il magistrato o
l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  assistito  da  un  medico, ha
redatto   il   processo  verbale  sullo  stato  del  cadavere,  sulle
circostanze  relative  alla  morte  e  sulle  notizie  che  ha potuto
raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita
e la residenza del defunto.
   2.  Il  magistrato  o  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  deve
prontamente  dare  all'ufficiale dello stato civile del luogo dove e'
morta  la  persona  e,  quando  questo non e' noto, del luogo dove il
cadavere  e'  stato  deposto,  le  notizie necessarie alla formazione
dell'atto di morte.