Art. 79 (Morte in viaggio marittimo o aereo) 1. Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento. 2. Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento. 3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, e' competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorita' diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente, ai sensi dell'articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti. 4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilita' di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono annotati negli archivi di cui all'articolo 10.
Note all'art. 79: - Per il testo degli articoli 203, 205, 207 e 835 del codice della navigazione, vedi le note all'articolo 39; si riporta il testo degli articoli 212 e 838 del citato codice: "Art. 212 (Autorizzazione del tribunale). - Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso. Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212.".