Art. 79
                (Morte in viaggio marittimo o aereo)

   1.  Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano
le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione
o,   in  caso  si  tratti  di  navi  militari,  quelle  del  relativo
regolamento  per  il  servizio di bordo, in quanto compatibili con il
presente regolamento.
   2.  Se  la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni  degli  articoli 835 e 838 del codice della navigazione,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
3.  Per  la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a
morti  avvenute  durante  un viaggio marittimo o aereo, e' competente
l'ufficiale  dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o  dell'aeromobile  o,  in  caso di naufragio della nave o di perdita
dell'aeromobile,  del luogo in cui vengono formati i processi verbali
di  scomparsa;  se  tale luogo si trova in Paese estero, le autorita'
diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile  competente,  ai  sensi  dell'articolo  17,  copia  degli atti
formati o acquisiti.
4.  L'estratto  delle  annotazioni  fatte  nel giornale generale e di
contabilita'  di  cui  agli  articoli  205,  secondo comma, e 207 del
codice  della  navigazione,  e  ogni  altro documento trasmesso, sono
annotati negli archivi di cui all'articolo 10.
 
          Note all'art. 79:

          - Per  il  testo  degli  articoli  203,  205, 207 e 835 del
            codice  della  navigazione, vedi le note all'articolo 39;
            si  riporta  il testo degli articoli 212 e 838 del citato
            codice:
             "Art.   212   (Autorizzazione   del   tribunale).  -  Le
          autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal
          tribunale   con   decreto,   assunte,   ove   sia  ritenuto
          necessario, le informazioni del caso.
             Art.   838   (Conseguenze  della  scomparizione).  -  Le
          conseguenze  della  scomparizione  da  bordo  o per perdita
          dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212.".