Art. 80
                   (Morte in viaggio per ferrovia)

   1. Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del
convoglio  redige  un processo verbale con le dichiarazioni stabilite
nel  presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale
si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo
trasmette  all'ufficiale dello stato civile del luogo, competente per
la sua trascrizione.