Art. 81
                            (Annotazioni)

   1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo
annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita e' avvenuta in
altro  comune  o il defunto risiedeva altrove al momento della morte,
egli  deve  dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali
dello  stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del
defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla
trascrizione del relativo atto.
   2.  Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad
essi  relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del
defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonche'
le  sentenze  che,  ai  sensi  dell'articolo  67  del  codice civile,
dichiarano  la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte.
 
          Note all'art. 81:

          -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 67, 255 e 282 del
          codice civile:

             "Art.  67  (Dichiarazione  di  esistenza  o accertamento
          della morte). - La dichiarazione di esistenza della persona
          di   cui   e'   stata   dichiarata   la  morte  presunta  e
          l'accertamento  della morte possono essere sempre fatti, su
          richiesta   del   pubblico   ministero   o   di   qualunque
          interessato,  in contraddittorio di tutti coloro che furono
          parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
             Art.  255 (Riconoscimento di un figlio premorto). - Puo'
          anche  aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in
          favore  dei  suoi  discendenti  legittimi  e dei suoi figli
          naturali riconosciuti.
             Art.  282  (Legittimazione  di  figli  premorti).  -  La
          legittimazione  dei figli premorti puo' anche aver luogo in
          favore  dei  loro  discendenti  legittimi  e dei loro figli
          naturali riconosciuti.".