Art. 82
                 (Comunicazione al giudice tutelare)

   1.  L'ufficiale  dello  stato  civile  che ha formato o trascritto
l'atto  di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve
dare  notizia  al  giudice  tutelare  della  morte  di persona che ha
lasciato  figli  in  eta'  minore,  ai sensi dell'articolo 345, primo
comma, del codice civile.
 
          Nota all'art. 82:

          - Si riporta il testo dell'articolo 345 del codice civile:

             "Art.  345 (Denunzie al giudice tutelare). - L'ufficiale
          di  stato  civile,  che riceve la dichiarazione di morte di
          una  persona  la  quale  ha  lasciato  figli in eta' minore
          ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori
          ignoti,  e  il notaio, che procede alla pubblicazione di un
          testamento  contenente la designazione di un tutore o di un
          protutore,  devono  darne notizia al giudice tutelare entro
          dieci giorni.
             Il    cancelliere,    entro    quindici   giorni   dalla
          pubblicazione  o  dal  deposito  in  cancelleria, deve dare
          notizia  al  giudice  tutelare  delle decisioni dalle quali
          derivi la apertura di una tutela.
             I  parenti  entro  il  terzo  grado devono denunziare al
          giudice  tutelare  il  fatto da cui deriva l'apertura della
          tutela  entro  dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto
          notizia.  La denunzia deve essere fatta anche dalla persona
          designata  quale  tutore  o protutore entro dieci giorni da
          quello in cui ha avuto notizia della designazione.".