Art. 83
                       (Morte dello straniero)

   1.   Nel  caso  di  morte  di  cittadino  straniero  nello  Stato,
l'ufficiale   dello   stato   civile  spedisce  sollecitamente  copia
dell'atto   di   morte  al  Ministero  degli  affari  esteri  per  la
trasmissione all'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di cui
il defunto era cittadino.