Art. 62
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si
applicano con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 12,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1 febbraio 2001
Il Ministro
della pubblica istruzione
De Mauro
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei serti alla persona
e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 104 Roma, 1o febbraio
2001
Nota all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del citato
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275:
"4. Le istruzioni generali di cui all'art. 21, commi 1
e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in
via sperimentale e progressivamente estese a tutte le
istituzioni scolastiche dall'anno finanziario
immediatamente successivo alla loro emanazione".