Art. 74. 
       Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998, 
            n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; 
         legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; 
       legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) 
 
  1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per  ogni  minore  in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla  stessa
data, alle donne residenti, cittadine italiane  o  comunitarie  o  in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   che   non   beneficiano
dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del  presente  testo
unico, e' concesso un assegno di maternita'  pari  a  complessive  L.
2.500.000. 
  2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche  i  trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'. 
  3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data
del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono  ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il  possesso  dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe  comunale  dei  nuovi
nati. 
  4.  L'assegno  di  maternita'  di   cui   al   comma   1,   nonche'
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo  familiare
di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche
non superiori ai valori dell'indicatore  della  situazione  economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  tabella
1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento  a  nuclei  familiari
con tre componenti. 
  5. Per nuclei familiari con diversa  composizione  detto  requisito
economico e' riparametrato sulla  base  della  scala  di  equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109  del  1998,  tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 
  6.  Qualora  il  trattamento  della  maternita'  corrisposto   alle
lavoratrici che godono di forme di tutela economica della  maternita'
diverse  dall'assegno  istituito  al  comma   1   risulti   inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1,  le  lavoratrici  interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione  della  quota
differenziale. 
  7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni  anno,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per  le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 
  8. L'assegno di cui al  comma  1,  ferma  restando  la  titolarita'
concessiva in capo ai comuni, e' erogato  dall'INPS  sulla  base  dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita'  da  definire  nell'ambito
dei decreti di cui al comma 9. 
  9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale  e
del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono
emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del
presente articolo. 
  10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali  l'assegno,
se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre  o
all'adottante del minore. 
  11. Per i procedimenti di concessione  dell'assegno  di  maternita'
relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della  legge  23
dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno
di maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  al  comma  12
dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
 
          Nota all'art. 74, comma 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo n. 286/1998: 
              "Art. 9 (Carta di soggiorno) - (legge 6 marzo 1998,  n.
          40, art. 7). - 1. Lo  straniero  regolarmente  soggiornante
          nel territorio dello Stato da almeno cinque anni,  titolare
          di un permesso di soggiorno per un motivo che  consente  un
          numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere
          un reddito sufficiente per il sostentamento proprio  e  dei
          familiari, puo' richiedere al questore  il  rilascio  della
          carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per  i  figli
          minori  conviventi.  La  carta  di  soggiorno  e'  a  tempo
          indeterminato. 
              2. La carta di soggiorno puo'  essere  richiesta  anche
          dallo  straniero  coniuge  o  figlio  minore   o   genitore
          conviventi di un cittadino italiano o di cittadino  di  uno
          Stato dell'Unione europea residente in Italia. 
              3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre  che  nei
          confronti  dello  straniero  non  sia  stato  disposto   il
          giudizio  per  taluno  dei  delitti  di  cui  all'art.  380
          nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381
          del codice di procedura penale, o pronunciata  sentenza  di
          condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
          riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta  di
          soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
          sentenza di condanna, anche non definitiva,  per  reati  di
          cui al presente comma. Qualora non  debba  essere  disposta
          l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla  legge,
          e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto  del
          rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca  della
          stessa e' annnesso  ricorso  al  tribunale  ammi'mstrati'vo
          regionale competente. 
              4.  Oltre  a   quanto   previsto   per   lo   straniero
          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il
          titolare della carta di soggiorno puo': 
                a)  fare  ingresso  nel  territorio  dello  Stato  in
          esenzione di visto; 
                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lecita, salvo quelle che la legge espressamepte vieta  allo
          straniero o comunque nserva al cittadino; 
                c) accedere ai servizi ed  alle  prestazioni  erogate
          dalla pubblica amministrazione, salvo che sia  diversamente
          disposto; 
                d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
          anche l'elettorato quando previsto  dall'ordinamento  e  in
          armonia con le previsioni del capitolo C della  Convenzione
          sulla partecipazione degli stranieri alla vita  pubblica  a
          livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 
              5. Nei confronti del titolare della carta di  soggiorno
          l'espulsione amministrativa puo' essere disposta  solo  per
          gravi motivi di  ordine  pubblico  o  sicurezza  nazionale,
          ovvero quando lo stesso appartiene ad una  delle  categorie
          indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto  l988,  n.
          327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
          come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
          n. 646, sempre che sia applicata, anche in  via  cautelare,
          una delle misure di cui all'art. 14 della  legge  19  marzo
          1990, n. 55.". 
          Nota all'art. 74, comma 4: 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109  recante
          "Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59,  comma
          51, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile  1998.  Si
          riporta la tabella 1: 
          Tabella 1 
          Criteri   unificati   di   valutazione   della   situazione
                              reddituale Parte I 
              La situazione economica dei  soggetti  appartenenti  al
          nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando: 
                a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
          dall'ultima dichiarazione  presentata  o,  in  mancanza  di
          obbligo di presentazione della dichiarazione  dei  redditi,
          dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato  dai  datori
          di lavoro o da enti previdenziali; per quanto  riguarda  la
          valutazione dei redditi agrari  dovra'  essere  predisposta
          un'apposita circolare ministeriale; 
                b)   il   reddito   delle   attivita'    finanziarie,
          determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli
          decennali  del  Tesoro  al  patrimonio  mobiliare  definito
          secondo i criteri di seguito elencati. 
              Dalla  predetta  somma,  qualora  il  nucleo  familiare
          risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del
          canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare  massimo
          di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente  e'  tenuto  a
          dichiarare  gli  estremi   del   contratto   di   locazione
          registrato. 
                     Parte II - Definizione del patrimomo 
                a) Patrimonio immobiliare: 
                  fabbricati  e  terreni  edificabili   ed   agricoli
          intestati a persone fisiche diverse da imprese:  il  valore
          dell'imponibile  definito  ai  fini  ICI  al  31   dicembre
          dell'anno  precedente  a  quello  di  presentazione   della
          domanda, indipendentemente  dal  periodo  di  possesso  nel
          periodo d'imposta considerato. 
              Dal valore cosi determinato si detrae  l'ammontare  del
          debito residuo al 31 dicembre dell'anno  precedente  per  i
          mutui  contratti  per  l'acquisto  dell'immobile,  fino   a
          concorrenza del suo  valore  come  sopra  definito.  Per  i
          nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta',  in
          alternativa alla  detrazione  per  il  debito  residuo,  e'
          detratto, se piu'  favorevole  e  fino  a  concorrenza,  il
          valore della casa di abitazione, come sopra  definito,  nel
          limite di L. l00.000.000. La detrazione spettante  in  caso
          di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a
          quella per il canone di locazione di cui alla parte I della
          presente tabella; 
                b) patrimonio mobiliare: 
                  l'individuazione  del   patrimonio   mobiliare   e'
          effettuata indicando  in  un  unico  ammontare  complessivo
          l'entita' piu' vicina tra quelle riportate  negli  appositi
          moduli predisposti dall'amministrazione.  A  tale  fine  la
          valutazione dell'intero patrimonio  mobiliare  e'  ottenuta
          sommando  i  valori  mobiliari   in   senso   stretto,   le
          partecipazioni in societa' non quotate e gli altri  cespiti
          patrimoniali individuali, secondo le modalita' che  saranno
          definite  con  successiva  circolare  del  Ministro   delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica. 
              Dal valore del patrimonio mobiliare,  determinato  come
          sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a
          L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della
          determinazione del reddito complessivo di cui alla parte  I
          della presente tabella.". 
          Nota all'art. 74, comma 5: 
              - Per il  titolo  del  citato  decreto  legislativo  n.
          109/1998, si veda in nota all'art. 74, comma 4. 
          Note all'art. 74, comma 11: 
              - La legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure  di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          1998, supplemento ordinario. Il testo dell'art.  66  e'  il
          seguente: 
              "Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con  riferimento
          ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri
          cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti  di
          cui  al  comma  2,  che  non  beneficiano  del  trattamento
          previdenziale della indennita' di maternita',  e'  concesso
          un assegno per maternita' pari a  L.  200.000  mensili  nel
          limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
          L. 300.000 mensili per i  parti  successivi  al  1o  luglio
          2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
          data del  parto.  I  comuni  provvedono  ad  informare  gli
          interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei
          requisiti all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe  comunale
          dei nuovi nati. 
              1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio  1999,
          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  provvede
          ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni  di  cui
          al comma 1 del presente articolo, quelle  di  cui  all'art.
          59, comma 16, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          quelle di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  27
          maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
          24 luglio  1998,  recante  estensione  della  tutela  della
          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare. 
              2. L'assegno di maternita' di cui al comma  1,  nonche'
          l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il  nucleo
          familiare di appartenenza delle madri risulti  in  possesso
          di   risorse   economiche   non   superiori    ai    valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari
          a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei  familiari
          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione detto  requisito  economico  e'  riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto legislativo n. 109 del 1998,  tenendo  anche  conto
          delle maggiorazioni ivi previste. 
              3. Qualora l'indennita' di  maternita'  corrisposta  da
          parte degli enti previdenziali competenti alle  lavoratrici
          che godono di forme di tutela  economica  della  maternita'
          diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
          all'importo di cui al  medesimo  comma  1,  le  lavoratrici
          interessate possono avanzare ai  comuni  richiesta  per  la
          concessione della quota differenziale. 
              4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti  reddituali
          di cui al presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
              5. Per le finalita' del presente articolo e'  istituito
          un Fondo presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
          la cui dotazione e'  stabilita  in  lire  25  miliardi  per
          l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
              5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma  restando  la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          sulla base dei dati forniti dai comuni,  secondo  modalita'
          da definire nell'ambito dei decreti di cui al com-ma  6.  A
          tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato  all'INPS
          le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine  di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
              6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, sono emanate le  necessarie
          norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo.". 
              -  La  legge  23  dicembre  1999,   n.   488,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato.  (legge  finanziaria  2000)"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27  dicembre  1999,
          n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 49, comma
          12, reca testualmente: 
              "Art. 49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela  della
          maternita'). - 12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno
          di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
          concesso  alle  donne  residenti,  cittadine   italiane   o
          comunitarie o in possesso di carta di  soggiorno  ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          che  non  beneficiano  di  alcuna  tutela  economica  della
          maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del  medesimo
          art. 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni  figlio  nato
          dal 1o luglio  2000,  o  per  ogni  minore  adottato  o  in
          affidamento preadottivo dalla stessa data.  All'assegno  di
          cui al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma 11.".