Art. 75. 
       Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui 
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; 
         legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10) 
 
  1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o  sono
stati versati contributi per  la  tutela  previdenziale  obbligatoria
della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato,  o  per  ogni
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal
2 luglio 2000, un assegno  di  importo  complessivo  pari  a  lire  3
milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita'
di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per
la quota  differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva  in
godimento se questa risulta inferiore, quando  si  verifica  uno  dei
seguenti casi: 
    a) quando la donna lavoratrice  ha  in  corso  di  godimento  una
qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della  maternita'
e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel  periodo  che
va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare; 
    b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali  derivanti  dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della  nascita
o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo  familiare,  non  sia
superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque  non
sia superiore a  nove  mesi.  Con  i  medesimi  decreti  e'  altresi'
definita la data di inizio del  predetto  periodo  nei  casi  in  cui
questa non risulti esattamente individuabile; 
    c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto  di  lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa  far  valere
tre mesi di contribuzione nel periodo che va  dai  diciotto  ai  nove
mesi antecedenti alla nascita. 
  2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche  i  trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'. 
  3. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS,  a
domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine
perentorio di sei mesi dalla nascita o  dall'effettivo  ingresso  del
minore nel nucleo familiare. 
  4. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni  anno,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per  le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 
  5. Con i decreti di cui al comma 6 sono  disciplinati  i  casi  nei
quali l'assegno, se  non  ancora  concesso  o  erogato,  puo'  essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore. 
  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale  e
del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del
presente articolo. 
 
          Nota all'art. 75, comma 1: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  9  del   citato   decreto
          legislativo n. 286/1998, si veda in nota all'art. 74, comma
          1.