Art. 73.
                      Revisione delle sentenze

  1.  Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano,
in  quanto  compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono
del  codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644,
645, 646 e 647.
 
          Note all'art. 73:
              - Il  titolo IV  del libro nono del codice di procedura
          penale, reca: "Revisione".
              - Si riporta il testo degli articoli 643, 644, 645, 646
          e 647 del codice di procedura penale:
              "Art.            643 (Riparazione           dell'errore
          giudiziario). - 1. Chi  e'  stato  prosciolto  in  sede  di
          revisione,  se  non  ha  dato  causa per dolo o colpa grave
          all'errore  giudiziario,  ha  diritto  a  una  ripartizione
          commisurata  alla  durata  della eventuale espiazione della
          pena   o   internamento  e  alle  conseguenze  personali  e
          familiari derivanti dalla condanna.
              2. La  riparazione  si  attua mediante pagamento di una
          somma  di  denaro  ovvero,  tenuto  conto  delle condizioni
          dell'avente  diritto  e della natura del danno, mediante la
          costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su
          sua  domanda,  puo'  essere  accolto in un istituto a spese
          dello Stato.
              3. Il  diritto  alla ripartizione e' escluso per quella
          parte   della   pena  detentiva  che  sia  computata  nella
          determinazione  della pena da espiare per un reato diverso,
          a norma dell'art. 657, comma 2.".
              "Art.  644 (Ripartizione  in caso di morte). - 1. Se il
          condannato   muore,   anche   prima   del  procedimento  di
          revisione,  il  diritto alla riparazione spetta al coniuge,
          ai  discendenti  e  ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli
          affini  entro  il  primo  grado  e  alle  persone legate da
          vincolo di adozione con quella deceduta.
              2. A  tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata
          a  titolo  di  riparazione una somma maggiore di quella che
          sarebbe   stata   liquidata  al  prosciolto.  La  somma  e'
          ripartita  equitativamente  in  ragione  delle  conseguenze
          derivate dall'errore a ciascuna persona.
              3. Il  diritto alla riparazione non spetta alle persone
          che  si  trovino  nella  situazione  di indegnita' prevista
          nell'art. 463 del codice civile.".
              "Art.  645 (Domanda di riparazione). - 1. La domanda di
          riparazione  e' proposta, a pena di inammissibilita', entro
          due  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della sentenza di
          revisione  ed  e'  presentata  per  iscritto, unitamente ai
          documenti  ritenuti  utili,  personalmente  o  per mezzo di
          procuratore  speciale,  nella  cancelleria  della  corte di
          appello che ha pronunciato la sentenza.
              2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare
          la  domanda  nello  stesso  termine,  anche  per  mezzo del
          curatore  indicato  nell'art.  638  ovvero  giovarsi  della
          domanda gia' proposta da altri. Se la domanda e' presentata
          soltanto  da  alcuna  delle  predette  persone, questa deve
          fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.".
              "Art.    646 (Procedimento   e   decisione). - 1. Sulla
          domanda di riparazione la corte di appello decide in camera
          di consiglio osservando le forme previste dall'art. 127.
              2. La   domanda,   con   il   provvedimento  che  fissa
          l'udienza,  e'  comunicata  al  pubblico  ministero  ed  e'
          notificata a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro
          presso  l'Avvocatura  dello Stato che ha sede nel distretto
          della  corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi
          diritto che non hanno proposto la domanda.
              3. L'ordinanza  che decide sulla domanda di riparazione
          e'  comunicata  al  pubblico ministero e notificata a tutti
          gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
              4. Gli   interessati   che,   dopo   aver  ricevuto  la
          notificazione   prevista  dal  comma 2,  non  formulano  le
          proprie  richieste  nei  termini  e  nelle  forme  previsti
          dall'art.  127, comma 2, decadono dal diritto di presentare
          la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del
          procedimento stesso.
              5. Il  giudice,  qualora  ne  ricorrano  le condizioni,
          assegna  all'interessato  una  provvisionale  a  titolo  di
          alimenti.".
              "Art.      647 (Risarcimento      del      danno      e
          riparazione). - 1. Nel   caso   previsto   dall'art.   630,
          comma 1,   lettera d),  lo  Stato,  se  ha  corrisposto  la
          riparazione,  si surroga, fino alla concorrenza della somma
          pagata,  nel  diritto  al  risarcimento dei danni contro il
          responsabile.".