Art. 73. Revisione delle sentenze 1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
Note all'art. 73: - Il titolo IV del libro nono del codice di procedura penale, reca: "Revisione". - Si riporta il testo degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647 del codice di procedura penale: "Art. 643 (Riparazione dell'errore giudiziario). - 1. Chi e' stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una ripartizione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. 2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, puo' essere accolto in un istituto a spese dello Stato. 3. Il diritto alla ripartizione e' escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657, comma 2.". "Art. 644 (Ripartizione in caso di morte). - 1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. 2. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma e' ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona. 3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnita' prevista nell'art. 463 del codice civile.". "Art. 645 (Domanda di riparazione). - 1. La domanda di riparazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed e' presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza. 2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'art. 638 ovvero giovarsi della domanda gia' proposta da altri. Se la domanda e' presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.". "Art. 646 (Procedimento e decisione). - 1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art. 127. 2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda. 3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione e' comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione. 4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'art. 127, comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso. 5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.". "Art. 647 (Risarcimento del danno e riparazione). - 1. Nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.".