Art. 68 (L) 
                               Controlli 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10) 
 
  1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio  comunale,
nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo
53,  comma  1,  ha  il  compito  di  vigilare  sull'osservanza  degli
adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine  si  avvale
dei funzionari ed agenti comunali. 
  2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e  per  conto  delle  regioni,  delle
province e dei comuni, aventi  un  ufficio  tecnico  con  a  capo  un
ingegnere. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.