Art. 70 (L)
                       Sospensione dei lavori
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

    1.  Il  dirigente  dell'ufficio  tecnico  regionale,  ricevuto il
  processo  verbale  redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli
  opportuni  accertamenti,  ordina, con decreto notificato a mezzo di
  messo  comunale,  al  committente,  al  direttore  dei  lavori e al
  costruttore la sospensione dei lavori.
    2.  I  lavori  non  possono  essere  ripresi finche' il dirigente
  dell'ufficio  tecnico  regionale  non abbia accertato che sia stato
  provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
    3.  Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente
  del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.