ART. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002) 1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h). (art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d.lgs.)
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di pace e' competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. 2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni: a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza"; b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione"; c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante: "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati"; e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"; g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"; i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto"; m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; p) art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole"; q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"; r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici". 3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980. n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991. n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.". - Per l'art. 63, del decreto legislativo n. 274/2000, vedi note all'art. 5. - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo n. 274/2000, come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 64 (Norma transitoria). - 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore. 2. Ferma l'applicabilita' dell'art. 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'art. 63, comma 1; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non e' ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato".