ART. 46 (R) (Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema) 1. Sino alla completa operativita' del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito il garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali. 2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.