ART. 47 (R) 
(Eliminazioni  di  iscrizioni  per  morte  della  persona  effettuate
                        dall'ufficio locale) 
 
   1. Sino alla completa operativita' della  trasmissione  telematica
delle informazioni  di  cui  all'articolo  20,  comma  4,  il  Comune
comunica la morte delle persone all'ufficio locale,  nel  cui  ambito
territoriale le  persone  sono  nate.  L'ufficio  locale  elimina  le
relative iscrizioni. 
   2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e'  potuto
accertare il luogo di nascita nel territorio dello  Stato,  l'ufficio
locale e' quello presso il Tribunale e  presso  il  Tribunale  per  i
minorenni di Roma.