ART. 48 (R)
              (Termine per il rilascio di certificato)

   1.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il certificato e' rilasciato entro il giorno successivo
o, se e' richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
 
          Nota all'art. 48:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 40 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di spese di giustizia):
              "Art.  40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli
          importi). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  disciplinati,  anche  con  riferimento  a nuovi mezzi
          tecnologici,   il   diritto   di  copia  e  il  diritto  di
          certificato  e  ne  sono individuati gli importi sulla base
          dei  costi  del  servizio  e  dei  costi  per l'incasso dei
          diritti.".