Art. 43 
              (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) 
 
   1. Il trasferimento anche temporaneo fuori  del  territorio  dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo,  di  dati  personali  oggetto  di
trattamento, se diretto verso un Paese  non  appartenente  all'Unione
europea e' consentito quando: 
   a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se
si tratta di dati sensibili, in forma scritta; 
   b) e' necessario per l'esecuzione  di  obblighi  derivanti  da  un
contratto del quale e' parte l'interessato  o  per  adempiere,  prima
della   conclusione   del   contratto,   a    specifiche    richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di  un
contratto stipulato a favore dell'interessato; 
   c) e' necessario per la  salvaguardia  di  un  interesse  pubblico
rilevante  individuato  con  legge  o  con  regolamento  o,   se   il
trasferimento riguarda dati sensibili  o  giudiziari,  specificato  o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; 
   d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o  di
volere, il consenso e' manifestato  da  chi  esercita  legalmente  la
potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da  un  familiare,  da  un
convivente o, in  loro  assenza,  dal  responsabile  della  struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la  disposizione  di  cui
all'articolo 82, comma 2; 
   e) e' necessario ai fini dello  svolgimento  delle  investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre  che  i
dati siano trasferiti esclusivamente per  tali  finalita'  e  per  il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento,  nel  rispetto
della  vigente  normativa  in  materia   di   segreto   aziendale   e
industriale; 
   f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta  di  accesso  ai
documenti amministrativi, ovvero di  una  richiesta  di  informazioni
estraibili  da  un  pubblico  registro,  elenco,  atto  o   documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia; 
   g)  e'  necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi   codici   di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  di
approvazione  del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali   e
ambientali o, secondo quanto previsto  dai  medesimi  codici,  presso
altri archivi privati; 
   h) il trattamento concerne dati  riguardanti  persone  giuridiche,
enti o associazioni. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397,  vedi  in  nota
          all'art. 8. 
              - Per il testo dell'art. 6 del decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490, vedi in nota all'art. 24.