Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) 1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Nota all'art. 44: - Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati: "Art. 25 (Principi). - 1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un Paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento puo' aver luogo soltanto se il Paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva. 2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un Paese terzo e' valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalita' del o dei trattamenti previsti, il Paese d'origine e il Paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel Paese terzo di cui trattasi, nonche' le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate. 3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un Paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. 4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il Paese terzo in questione. 5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4. 6. La Commissione puo' constatare, secondo la procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle liberta' e dei diritti fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.". "Art. 26 (Deroghe). - 1. In deroga all'art. 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2 puo' avvenire a condizione che: a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure f) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione. 2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro puo' autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, qualora il respon-sabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate. 3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2. In caso di opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione. 4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.".