Art. 45 
                       (Trasferimenti vietati) 
 
   1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44,  il  trasferimento
anche temporaneo fuori del  territorio  dello  Stato,  con  qualsiasi
forma o mezzo, di dati  personali  oggetto  di  trattamento,  diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito  dei  dati  non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato.  Sono  valutate
anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti  previsti,  le
relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.