Art. 71 
             Trasparenza e pubblicazione delle informazioni 
    1. L'Autorita' assicura che informazioni trasparenti e aggiornate
in merito ai prezzi e alle tariffe, nonche' alle condizioni  generali
vigenti in materia  di  accesso  e  di  uso  dei  servizi  telefonici
accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali  e
ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. 
    2.  L'Autorita'  promuove  la  fornitura  di   informazioni   che
consentano agli utenti finali, ove opportuno,  e  ai  consumatori  di
valutare autonomamente il costo  di  modalita'  di  uso  alternative,
anche mediante guide interattive.