Art. 72 
                          Qualita' del servizio 
    1. L'Autorita', dopo aver  effettuato  la  consultazione  di  cui
all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di  servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a
uso  degli  utenti  finali,  informazioni  comparabili,  adeguate  ed
aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti. Le  informazioni  sono
comunicate,   a   richiesta,   anche   all'Autorita'   prima    della
pubblicazione. 
    2. L'Autorita' precisa, tra l'altro, i parametri di qualita'  del
servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e  le  modalita'
della pubblicazione, per garantire  che  gli  utenti  finali  abbiano
accesso  ad  informazioni   complete,   comparabili   e   di   facile
consultazione, anche utilizzando i  parametri,  le  definizioni  e  i
metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.