Art. 72 Qualita' del servizio 1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione. 2. L'Autorita' precisa, tra l'altro, i parametri di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.