Art. 73 
                          Integrita' della rete 
    1. Il Ministero stabilisce le  misure  necessarie  per  garantire
l'integrita' della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in
caso di incidenti gravi di rete  o  nei  casi  di  forza  maggiore  o
calamita' naturali, la disponibilita' della rete telefonica  pubblica
e dei servizi telefonici pubblici in  postazione  fissa.  Le  imprese
fornitrici  di  servizi  telefonici  accessibili   al   pubblico   in
postazione fissa devono  adottare  tutte  le  misure  necessarie  per
garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.