Art. 76 Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo 1. Il Ministero provvede affinche', oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112'. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo piu' conforme alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilita' tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' in merito alla disponibilita' dei numeri, e sono recepiti dall'Autorita' nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dall'Autorita' con la deliberazione 9/03/CIR. 2. Il Ministero provvede affinche', per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorita' incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. 3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112'.
Nota all'art. 76: - La delibera n. 9/03/CIR dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni reca: «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003.