Art. 76 
    Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
    1. Il Ministero provvede  affinche',  oltre  ad  altri  eventuali
    numeri di emergenza nazionali, indicati nel  piano  nazionale  di
    numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici  accessibili
    al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici  a
    pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi  di  soccorso
    digitando il numero di emergenza unico europeo '112'. Le chiamate
    al numero  di  emergenza  unico  europeo  '112'  devono  ricevere
    adeguata risposta ed essere trattate nel modo piu' conforme  alla
    struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le
    possibilita' tecnologiche  delle  reti.  I  numeri  di  emergenza
    nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri, sentita l'Autorita' in merito  alla  disponibilita'
    dei numeri, e sono recepiti dall'Autorita' nel piano nazionale di
    numerazione; in sede di  prima  applicazione  sono  confermati  i
    numeri di emergenza stabiliti dall'Autorita' con la deliberazione
    9/03/CIR. 
    2. Il Ministero provvede affinche', per ogni chiamata  al  numero
di emergenza  unico  europeo  '112',  gli  operatori  esercenti  reti
telefoniche  pubbliche  mettano  a   disposizione   delle   autorita'
incaricate dei servizi di soccorso  e  di  protezione  civile,  nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile,  le  informazioni  relative
all'ubicazione del chiamante. 
    3. Il Ministero assicura  che  i  cittadini  siano  adeguatamente
informati in merito all'esistenza e all'uso del numero  di  emergenza
unico europeo '112'. 
 
          Nota all'art. 76:
              - La   delibera   n.  9/03/CIR  dell'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni  reca: «Piano di numerazione
          nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa»
          ed  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 177 del 1° agosto 2003.