Art. 78 
                          Numeri non geografici 
  1. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali di altri  Stati
membri abbiano  la  possibilita'  di  accedere,  se  tecnicamente  ed
economicamente fattibile, a  numeri  non  geografici  attribuiti  sul
territorio nazionale,  salvo  il  caso  in  cui  l'abbonato  chiamato
scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso  ai  chiamanti
situati in determinate zone geografiche.