Art. 80 Portabilita' del numero 1. L'Autorita' assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. 2. Il comma 1 non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili. 3. L'Autorita' provvede affinche' i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilita' del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni. 4. L'Autorita' non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilita' del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.