Art. 80 
                       Portabilita' del numero 
  1.  L'Autorita'  assicura  che  tutti  gli  abbonati   ai   servizi
telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi  di  telefonia
mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio  o  i  propri
numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio: 
  a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; 
  b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. 
  2. Il comma 1 non si applica alla portabilita' del numero tra  reti
che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili. 
  3. L'Autorita' provvede affinche'  i  prezzi  dell'interconnessione
correlata alla portabilita' del numero siano orientati ai costi e gli
eventuali oneri diretti a  carico  degli  abbonati  non  agiscano  da
disincentivo alla richiesta di tali prestazioni. 
  4.  L'Autorita'  non  prescrive  tariffe  al   dettaglio   per   la
portabilita' del numero che comportino distorsioni della concorrenza,
ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.