Art. 47. 
            Definizione, tipologie e limiti quantitativi 
 
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni   vigenti   in   materia   di
diritto-dovere  di  istruzione  e  di  formazione,  il  contratto  di
apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie: 
    a)   contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento    del
diritto-dovere di istruzione e formazione; 
    b)  contratto  di  apprendistato   professionalizzante   per   il
conseguimento di una qualificazione  attraverso  una  formazione  sul
lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; 
    c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma  o
per percorsi di alta formazione. 
  2. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro
puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100
per cento delle maestranze specializzate e  qualificate  in  servizio
presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non  abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque  ne  abbia  in  numero  inferiore  a  tre,   puo'   assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma  non  si
applica alle imprese artigiane per le quali trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
  3. In attesa della regolamentazione del contratto di  apprendistato
ai sensi del presente  decreto  continua  ad  applicarsi  la  vigente
normativa in materia. 
 
          Nota all'art. 47: 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 8  agosto  1985,  n.
          443 (Legge-quadro per l'artigianato), e' il seguente: 
              «Art. 4 (Limiti dimensionali).  -  L'impresa  artigiana
          puo' essere svolta anche  con  la  prestazione  d'opera  di
          personale      dipendente       diretto       personalmente
          dall'imprenditore artigiano o  dai  soci,  sempre  che  non
          superi i seguenti limiti: 
                a) per l'impresa che non lavora in serie: un  massimo
          di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in  numero
          non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti puo'
          essere elevato fino a ventidue a condizione che  le  unita'
          aggiuntive siano apprendisti; 
                b) per l'impresa che lavora  in  serie,  purche'  con
          lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove
          dipendenti,  compresi  gli  apprendisti   in   numero   non
          superiore a cinque; il numero massimo dei  dipendenti  puo'
          essere elevato fino a dodici a  condizione  che  le  unita'
          aggiuntive siano apprendisti; 
                c) per l'impresa che svolge la propria attivita'  nei
          settori  delle  lavorazioni  artistiche,   tradizionali   e
          dell'abbigliamento  su  misura:  un  massimo  di  trentadue
          dipendenti,  compresi  gli  apprendisti   in   numero   non
          superiore a sedici; il numero massimo dei  dipendenti  puo'
          essere elevato fino a quaranta a condizione che  le  unita'
          aggiuntive siano apprendisti. I settori  delle  lavorazioni
          artistiche e tradizionali e  dell'abbigliamento  su  misura
          saranno  individuati  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica, sentite le regioni ed  il  Consiglio  nazionale
          dell'artigianato; 
                d) per l'impresa di trasporto:  un  massimo  di  otto
          dipendenti; 
                e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di
          dieci dipendenti, compresi gli apprendisti  in  numero  non
          superiore a cinque; il numero massimo dei  dipendenti  puo'
          essere elevato fino  a  quattordici  a  condizione  che  le
          unita' aggiuntive siano apprendisti. 
              Ai fini del calcolo dei limiti  di  cui  al  precedente
          comma: 
                1) non sono computati per un periodo di due anni  gli
          apprendisti passati in qualifica ai sensi  della  legge  19
          gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio  dalla  stessa
          impresa artigiana; 
                2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui
          alla legge  18  dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che  non
          superino un terzo dei dipendenti non  apprendisti  occupati
          presso l'impresa artigiana; 
                3)  sono  computati  i  familiari  dell'imprenditore,
          ancorche'  partecipanti  all'impresa   familiare   di   cui
          all'art. 230-bis del codice civile, che  svolgano  la  loro
          attivita' di  lavoro  prevalentemente  e  professionalmente
          nell'ambito dell'impresa artigiana; 
                4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 
                5) non  sono  computati  i  portatori  di  handicaps,
          fisici, psichici o sensoriali; 
                6) sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia  la
          mansione svolta.».