Art. 48. 
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di  istruzione  e
                             formazione 
 
  1. Possono essere assunti, in tutti i  settori  di  attivita',  con
contratto di apprendistato per l'espletamento del  diritto-dovere  di
istruzione e formazione i  giovani  e  gli  adolescenti  che  abbiano
compiuto quindici anni. 
  2.  Il  contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento   del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non  superiore
a tre anni ed  e'  finalizzato  al  conseguimento  di  una  qualifica
professionale.  La   durata   del   contratto   e'   determinata   in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo  di  studio,
dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio
delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o  dai
soggetti privati accreditati,  mediante  l'accertamento  dei  crediti
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
  3.  Il  contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento   del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base  ai
seguenti principi: 
    a) forma scritta  del  contratto,  contenente  indicazione  della
prestazione lavorativa oggetto del  contratto,  del  piano  formativo
individuale, nonche' della qualifica che potra' essere  acquisita  al
termine  del  rapporto  di  lavoro  sulla  base  degli  esiti   della
formazione aziendale od extra-aziendale; 
    b) divieto di  stabilire  il  compenso  dell'apprendista  secondo
tariffe di cottimo; 
    c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal  rapporto
di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di  quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile; 
    d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal  contratto  di
apprendistato in assenza di una giusta causa  o  di  un  giustificato
motivo. 
  4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del  diritto-dovere  di  istruzione  e  formazione  e'
rimessa alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
le associazioni dei datori di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,   nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
    a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53; 
    b) previsione di un monte ore di formazione, esterna  od  interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica  professionale
in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard  minimi
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
    c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale  da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  per  la
determinazione,  anche  all'interno  degli  enti  bilaterali,   delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni competenti; 
    d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno
del percorso di formazione, esterna e  interna  alla  impresa,  della
qualifica professionale ai fini contrattuali; 
    e)  registrazione  della  formazione  effettuata   nel   libretto
formativo; 
    f) presenza di un tutore aziendale con  formazione  e  competenze
adeguate. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega  al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni
          in materia di istruzione e  formazione  professionale),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. 
              - Il testo dell'art. 2118  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
              «Art.   2118   (Recesso   dal   contratto    a    tempo
          indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  dando   il
          preavviso nel termine e nei  modi  stabiliti  [dalle  norme
          corporative], dagli usi o secondo equita'. 
              In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto  verso
          l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
          retribuzione  che  sarebbe  spettata  per  il  periodo   di
          preavviso. 
              La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
          caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
          lavoro.».