Art. 49
                  Apprendistato professionalizzante

  1.  Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita', con
contratto  di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento
di  una  qualificazione  attraverso  una  formazione  sul lavoro e la
acquisizione     di     competenze    di    base,    trasversali    e
tecnico-professionali,  i  soggetti  di  eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
  2.  Per  soggetti  in  possesso  di  una  qualifica  professionale,
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
  3.  I  contratti  collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale   o   regionale   stabiliscono,  in  ragione  del  tipo  di
qualificazione   da   conseguire,   la   durata   del   contratto  di
apprendistato   professionalizzante  che,  in  ogni  caso,  non  puo'
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
  4.   Il   contratto   di   apprendistato   professionalizzante   e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma   scritta   del   contratto,  contenente  indicazione  della
   prestazione   oggetto   del   contratto,   del   piano   formativo
   individuale,  nonche'  della eventuale qualifica che potra' essere
   acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti
   della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe
   di cottimo;
c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
   lavoro  al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
   disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita'   di   sommare  i  periodi  di  apprendistato  svolti
   nell'ambito  del  diritto-dovere  di  istruzione  e formazione con
   quelli  dell'apprendistato  professionalizzante  nel  rispetto del
   limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto  per  il  datore  di  lavoro  di recedere dal contratto di
   apprendistato  in assenza di una giusta causa o di un giustificato
   motivo.
  5.  La  regolamentazione  dei  profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante  e' rimessa alle regioni e alle province autonome
di  Trento  e  Bolzano,  d'intesa  con  le  associazioni dei datori e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione  di  un  monte  ore  di  formazione  formale, interna o
   esterna  alla  azienda,  di almeno centoventi ore per anno, per la
   acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio  ai  contratti  collettivi  di  lavoro  stipulati a livello
   nazionale,  territoriale  o aziendale da associazioni dei datori e
   prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
   determinazione,  anche  all'interno  degli  enti bilaterali, delle
   modalita'  di  erogazione  e della articolazione della formazione,
   esterna  e  interna  alle singole aziende, anche in relazione alla
   capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti
   esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
   percorso  di  formazione,  esterna  e  interna alla impresa, della
   qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza  di  un  tutore  aziendale  con  formazione  e competenze
   adeguate.
 
          Note all'art. 49:
              - Per  il  titolo  della citata legge n. 53 del 2003 si
          veda nota all'art. 48.
              - Per il testo dell'art. 2118 del codice civile si veda
          nota all'art. 48.