Art. 51. 
                          Crediti formativi 
 
  1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di
apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento  nei
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 
  2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente  decreto,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione,  della  universita'  e  della  ricerca,  e
previa intesa con le regioni e  le  province  autonome  definisce  le
modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al comma che  precede,
nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e  di
quanto    stabilito    nell'Accordo    in    Conferenza     unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001. 
 
          Nota all'art. 51: 
              - Il testo del  decreto  ministeriale  31  maggio  2001
          (Certificazione nel sistema della formazione professionale)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno  2001,  n.
          139.