Art. 53
    Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali

  1.   Durante   il   rapporto  di  apprendistato,  la  categoria  di
inquadramento del lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di
due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni  che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
  2.  Fatte  salve  specifiche  previsioni  di  legge  o di contratto
collettivo,  i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  3.  In  attesa  della  riforma  del  sistema  degli  incentivi alla
occupazione,  restano  fermi  gli  attuali  sistemi di incentivazione
economica  la  cui  erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva
verifica  della  formazione  svolta secondo le modalita' definite con
decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa
con  la  Conferenza  Stato-regioni.  In  caso  di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore  di  lavoro  e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita'  di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1,  il  datore  di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento.
  4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista
dalla  legge  19  gennaio  1955,  n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni.
 
          Nota all'art. 53:
              - Il   testo   della   legge  19 gennaio  1955,  n.  25
          (Disciplina   dell'apprendistato),   e'   pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1955, n. 35.