Articolo 83
                  Destinazione del bene restituito

   1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto.
   2.  La  consegna  del  bene  e' subordinata al rimborso allo Stato
delle  spese  sostenute  per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
   3.  Quando  non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del
bene,  il  Ministero  da'  notizia  del provvedimento di restituzione
mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicita'.
   4.  Qualora  l'avente  diritto  non  ne richieda la consegna entro
cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso  previsto  dal  comma  3, il bene e' acquisito al demanio
dello  Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e
le  regioni  interessate,  dispone  che  il  bene sia assegnato ad un
museo,  biblioteca  o archivio dello Stato, di una regione o di altro
ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela
e la pubblica fruizione nel contesto culturale piu' opportuno.