Art. 155.
       Deposito di domande internazionali di disegni e modelli
  1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il
domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare
le  domande  internazionali  per  la protezione dei disegni o modelli
direttamente  prezzo l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi,  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 1,
dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni
o  modelli  industriali  del 6 novembre 1925, e successive revisioni,
ratificato  con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato:
Accordo.
  2.  La  domanda  presso  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi puo'
anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
  3.  La  data  di  deposito della domanda e' quella dell'articolo 6,
comma 2, dell'Accordo.
  4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle
istruzioni  amministrative  emanate  dall'Ufficio  internazionale, ed
essere  redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti
dall'Ufficio internazionale.
 
          Note all'art. 155:
              - Il  testo dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja
          del  6 novembre 1925, ratificato con legge 24 ottobre 1980,
          n.  744,  «Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo  de l'Aja
          relativo  al  deposito internazionale dei disegni o modelli
          industriali  del  6 novembre  1925,  riveduto  a  Londra il
          2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo
          e  regolamento  di  esecuzione,  quale risulta modificato e
          integrato   dall'atto   complementare   di   Stoccolma  del
          14 luglio   1967»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 novembre 1980, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  4.  -  1. Il deposito internazionale puo' essere
          effettuato all'Ufficio internazionale:
                1) direttamente, o
                2)  per  mezzo  dell'Amministrazione nazionale di uno
          Stato  contraente  se  la  legislazione  di questo Stato lo
          permette.
              2.   La   legislazione   nazionale  di  ciascuno  Stato
          contraente  puo'  esigere che ogni deposito internazionale,
          per  il quale questo Stato e' ritenuto Stato d'origine, sia
          presentato  per  mezzo della sua Amministrazione nazionale.
          L'inosservanza  di  una  tale prescrizione non invalida gli
          effetti    del    deposito   internazionale   negli   Stati
          contraenti.».