Art. 155. Deposito di domande internazionali di disegni e modelli 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente prezzo l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo. 2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento. 3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo. 4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
Note all'art. 155: - Il testo dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, «Ratifica ed esecuzione dell'accordo de l'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1980, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 4. - 1. Il deposito internazionale puo' essere effettuato all'Ufficio internazionale: 1) direttamente, o 2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette. 2. La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente puo' esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato e' ritenuto Stato d'origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L'inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli Stati contraenti.».