Art. 66
     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

  1.  Le  caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta
d'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a
seguito  della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del
quindicesimo  anno  di eta', sono definite con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la protezione
dei  dati  personali  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il rilascio, per la
diffusione  e  l'uso  della carta nazionale dei servizi sono definite
con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, adottati su proposta congiunta dei
Ministri   per   la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti
principi:
    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta  del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che
intendono rilasciarla;
    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte
nazionale  dei  servizi e' a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
    c)   eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale  connesse
all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    d)  le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi in rete
devono  consentirne  l'accesso  ai titolari delle carta nazionale dei
servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile
del suo rilascio;
    e)  la  carta  nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche
per   i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e  pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  3.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno di eta', devono contenere:
    a) i dati identificativi della persona;
    b) il codice fiscale.
  4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del  quindicesimo  anno  di  eta',  possono  contenere,  a  richiesta
dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
    a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
    c)  i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
    d)  tutti  gli  altri  dati  utili  al  fine  di razionalizzare e
semplificare  l'azione  amministrativa e i servizi resi al cittadino,
anche  per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;
    e)  le  procedure  informatiche  e  le informazioni che possono o
debbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
  5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei
servizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica  per  l'effettuazione  di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  stabilite con le
regole  tecniche  di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  6.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole
tecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali
utilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica,
del  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei
servizi, nonche' le modalita' di impiego.
  7.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di
cui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni,
nell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare
modalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
  8.  Le  tessere  di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello  Stato  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio  1967,  n.  851, possono essere realizzate anche con modalita'
elettroniche  e  contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi  per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
 
          Note all'art. 66:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
          vedano le note alle premesse.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1967,  n.  851,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          30 settembre  1967,  n.  245,  reca  "Norme  in  materia di
          tessere  di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni
          dello Stato.".