Art. 34
                  Disposizioni a tutela dei minori

  1.  Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e
di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), e'
vietata  la  trasmissione  di film ai quali sia stato negato il nulla
osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano
stati vietati ai minori di anni diciotto.
  2.  I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi,  ne' integralmente, ne' parzialmente prima delle ore 22,30
e dopo le ore 7.
  3.  Le  emittenti  televisive  ed  i  fornitori di contenuti, salvo
quanto  previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad
osservare  le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di
autoregolamentazione  TV  e  minori  approvato il 29 novembre 2002, e
successive  modificazioni.  Le  eventuali  modificazioni del Codice o
l'adozione  di  nuovi  atti di autoregolamentazione sono recepiti con
decreto   del   Ministro   delle  comunicazioni,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere  della  Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451.
  4.  I  soggetti di cui al comma 3 sono altresi' tenuti a garantire,
anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3,
l'applicazione  di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria  di  programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi  pubblicitari,  alle  promozioni  e  ad  ogni altra forma di
comunicazione  commerciale  e pubblicitaria. Specifiche misure devono
essere  osservate  nelle  trasmissioni  di commento degli avvenimenti
sportivi,  in  particolare  calcistici,  anche al fine di contribuire
alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva
leale   e  rispettosa  dell'avversario,  per  prevenire  fenomeni  di
violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
  5.   L'impiego   di   minori   di  anni  quattordici  in  programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e
spot,   e'   disciplinato   con   regolamento   del   Ministro  delle
comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita'.
  6.  Il  Ministro  delle  comunicazioni,  d'intesa  con  il Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  dispone  la
realizzazione   di   campagne  scolastiche  per  un  uso  corretto  e
consapevole  del  mezzo  televisivo,  nonche'  di trasmissioni con le
stesse  finalita'  rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche
la  diffusione  sugli  stessi  mezzi radiotelevisivi in orari di buon
ascolto,  con  particolare  riferimento  alle trasmissioni effettuate
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
  7.  Le  quote  di  riserva  per  la  trasmissione di opere europee,
previste    dall'articolo    6   devono   comprendere   anche   opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente  rivolte  ai  minori,  nonche'  produzioni e programmi
adatti  ai  minori  ovvero  idonei alla visione da parte dei minori e
degli  adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere
e programmi e' determinato dall'Autorita'.
 
          Note all'art. 34:
              -  Il  testo  del  comma  3 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:
              "Art.  3.  -  Con  decreto  ministeriale possono essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
              -  La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione dalla
          Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
          nazionale  per  l'infanzia)  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.