Art. 35 Vigilanza e sanzioni 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonche' all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. 3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109), e' il seguente: "Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'art. 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni. 2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'art. 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla-osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata. 3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla-osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla-osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1. 4. Non e' ammessa una nuova revisione di film gia' sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilita' di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'art. 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto". - Le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329), recava: "Capo I - Le sanzioni amministrative; Sezione I - Principi generali; Sezione II - Applicazione". - Per la legge 23 dicembre 1997, n. 451, si vedano le note all'art. 34.