Art. 35
                        Vigilanza e sanzioni

  1.   Alla   verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  34  provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del
Codice  di  autoregolamentazione  TV e minori, anche sulla base delle
segnalazioni  effettuate  dal  medesimo  Comitato.  All'attivita' del
Comitato  il  Ministero  fornisce  supporto organizzativo e logistico
mediante  le  proprie  risorse  strumentali  e  di  personale,  senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2.  Nei  casi  di  inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34,
nonche'  all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla
violazione  di  norme in materia di tutela dei minori, la Commissione
per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della
violazione  agli  interessati  ed  assegnazione  di  un  termine  non
superiore   a   quindici  giorni  per  le  giustificazioni,  delibera
l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una
somma  da  25.000  euro  a  350.000  euro  e, nei casi piu' gravi, la
sospensione  dell'efficacia  della  concessione o dell'autorizzazione
per un periodo da uno a dieci giorni.
  3.   In   caso  di  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  34  si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15
della  legge  21  aprile  1962, n. 161, intendendosi per chiusura del
locale la disattivazione dell'impianto.
  4.  Le  sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente  dall'azione  penale.  Alle  sanzioni  inflitte sia
dall'Autorita'    che,    per   quelle   previste   dal   Codice   di
autoregolamentazione  TV  e  minori, dal Comitato di applicazione del
medesimo  Codice  viene  data  adeguata  pubblicita'  anche  mediante
comunicazione   da  parte  dell'emittente  sanzionata  nei  notiziari
diffusi  in  ore  di  massimo  o di buon ascolto. Non si applicano le
sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5.  L'Autorita'  presenta  al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni
anno,  una  relazione  sulla  tutela  dei  diritti  dei  minori,  sui
provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni  irrogate. Ogni sei mesi,
l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui
alla  legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo
svolgimento  delle  attivita'  di sua competenza in materia di tutela
dei   diritti   dei  minori,  corredata  da  eventuali  segnalazioni,
suggerimenti o osservazioni.
 
          Note all'art. 35:
              -  Il testo dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n.
          161  (Revisione dei film e dei lavori teatrali - pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  28  aprile 1962, n. 109), e' il
          seguente:
              "Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni
          previste   dal   codice   penale  per  le  rappresentazioni
          cinematografiche   abusive,   chiunque   non   osserva   le
          disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
          quattro   milioni   ottocentomila.  Nei  casi  di  maggiore
          gravita'  o nei casi reiterazione delle violazioni da parte
          di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'art.
          668   del  codice  penale  si  applica  anche  la  sanzione
          accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo
          per un periodo non superiore a sessanta giorni.
              2.  L'autorita'  di  pubblica sicurezza, quando inoltra
          denuncia  all'autorita'  giudiziaria  per  i reati previsti
          dall'art.  668  del  codice  penale,  sequestra il film non
          sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o
          al  quale  sia stato negato il nulla-osta e ne interdice la
          proiezione  in  pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria
          non si sia pronunciata.
              3.  Non  possono  essere ammessi alla programmazione in
          sala  i  film  che  non  abbiano  riportato  il  nulla-osta
          previsto  dalla  presente  legge.  Nel  caso  in  cui venga
          accertata   la   proiezione   in   sala   di  un  film  non
          preventivamente  sottoposto  a  revisione,  ovvero  che non
          abbia  riportato  il previsto nulla-osta, e nel caso in cui
          la  copia  proiettata risulti difforme da quella sottoposta
          alle  commissioni  di  revisione,  si applicano le sanzioni
          previste dal comma 1.
              4.  Non  e'  ammessa  una  nuova revisione di film gia'
          sottoposto  all'esame delle commissioni di revisione di cui
          alla  legge  21 aprile  1962,  n.  161, come modificata dal
          presente  articolo,  prima  che  siano  decorsi cinque anni
          dalla  data  di  inizio  della possibilita' di sfruttamento
          televisivo  dell'opera filmica di cui all'art. 12, comma 1,
          capoverso 1, del presente decreto".
              -  Le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
          1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema penale - pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329), recava:
                "Capo I - Le sanzioni amministrative;
                Sezione I - Principi generali;
                Sezione II - Applicazione".
              -  Per  la legge 23 dicembre 1997, n. 451, si vedano le
          note all'art. 34.