Art. 57. 
                         Adeguamenti tecnici 
  1.  Alle  norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico
delle direttive recepite con il presente decreto, e' data  attuazione
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  a  norma
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate,  e'
modificato l'allegato VIII  relativo  ai  punti  di  entrata  di  cui
all'articolo 42. 
  3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data  tempestiva
comunicazione  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento per le politiche comunitarie. 
 
          Nota all'art. 57:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  13,  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle  procedure  di esecuzione degli obblighi comunitari),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
          37:
              «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.».