Art. 58. Abrogazioni 1. E' abrogata la legge 18 giugno 1931, n. 987, ed il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del regio decreto n. 1700 del 1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni. 2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. 3. E' abrogato il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, ad eccezione dell'articolo 49, comma 4. 4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti: a) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996; b) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997; c) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998; d) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998; e) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998; f) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998; g) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999; h) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001; i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002; l) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003; m) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003; n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004; o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004; p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004; q) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Storace, Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli