Art. 58. 
                             Abrogazioni 
  1. E' abrogata la legge 18 giugno 1931,  n.  987,  ed  il  relativo
regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge
n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del  regio  decreto  n.  1700  del
1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni. 
  2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. 
  3. E' abrogato il decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  in  data  31  gennaio  1996,  ad  eccezione
dell'articolo 49, comma 4. 
  4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti: 
    a) decreto del Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 67 del 20 marzo 1996; 
    b) decreto del Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  in  data  19  febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997; 
    c) decreto del Ministro per le  politiche  agricole  in  data  27
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
1998; 
    d) decreto del Ministro per le  politiche  agricole  in  data  13
febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
1998; 
    e) decreto del Ministro per  le  politiche  agricole  in  data  9
luglio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del  17
settembre 1998; 
    f) decreto del Ministro per le  politiche  agricole  in  data  19
ottobre 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del  15
dicembre 1998; 
    g) decreto del Ministro per  le  politiche  agricole  in  data  8
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio
1999; 
    h) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del  5
ottobre 2001; 
    i) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25
settembre 2002; 
    l) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  16
aprile 2003; 
    m) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2003; 
    n) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9  del
13 gennaio 2004; 
    o) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25
giugno 2004; 
    p) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5
ottobre 2004; 
    q) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7
aprile 2005. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                  La Malfa, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                                   Alemanno, Ministro delle politiche 
                              agricole e forestali 
                              Fini, Ministro degli affari esteri 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
                                Siniscalco, Ministro del-l'economia e 
                              delle finanze 
                              Storace, Ministro della salute 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli