ART. 58
               (competenze del Ministro dell'ambiente
                   e della tutela del territorio)

   1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
esercita  le  funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie
disciplinate  dalla  presente  sezione,  ferme restando le competenze
istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
   2.  In  particolare,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio:
    a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini
dell'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  57,  degli  indirizzi e dei
criteri  per  lo  svolgimento  del  servizio di polizia idraulica, di
navigazione  interna  e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
    b)  predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986,  n.  349,  nonche'  la  relazione sullo stato di attuazione dei
programmi  triennali  di  intervento  per la difesa del suolo, di cui
all'articolo   69,   da   allegare   alla  relazione  previsionale  e
programmatica.  La  relazione  sull'uso  del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico  e la relazione sullo stato dell'ambiente
sono   redatte   avvalendosi   del   Servizio  geologico  d'Italia  -
Dipartimento   difesa   del  suolo  dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
    c)  opera,  ai  sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello
di  pianificazione,  delle  funzioni  di  difesa  del  suolo  con gli
interventi  per  la  tutela  e  l'utilizzazione  delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
   3.  Ai  fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio svolge le seguenti funzioni:
    a)  programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;
    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e  altri  fenomeni  di  dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo
termine  al  fine  di  garantire  condizioni ambientali permanenti ed
omogenee,   ferme  restando  le  competenze  del  Dipartimento  della
protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
    c)  indirizzo  e  coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
del  Ministero  in  seno alle Autorita' di bacino distrettuale di cui
all'articolo 63;
    d)  identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto del
territorio  nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali
e  alla difesa del suolo, nonche' con riguardo all'impatto ambientale
dell'articolazione  territoriale  delle  reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;
    e)  determinazione  di  criteri,  metodi  e standard di raccolta,
elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  (APAT), e di consultazione dei dati, definizione di
modalita'  di  coordinamento  e  di  collaborazione  tra  i  soggetti
pubblici  operanti  nel  settore, nonche' definizione degli indirizzi
per  l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e
delle condizioni generali di rischio;
    f)  valutazione  degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  dei
piani,  dei  programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
    g) coordinamento dei sistemi cartografici.
 
          Note all'art. 58:
              - L'art.  1  della  legge 8 luglio 1986, n. 349 recante
          "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
          luglio 1986, n. 162 (S.O.) e' il seguente:
              "Art. 1. - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
              2.  E'  compito  del Ministero assicurare, in un quadro
          organico,  la  promozione,  la conservazione ed il recupero
          delle   condizioni   ambientali   conformi  agli  interessi
          fondamentali  della  collettivita'  ed  alla qualita' della
          vita,  nonche'  la  conservazione  e  la valorizzazione del
          patrimonio  naturale  nazionale  e  la difesa delle risorse
          naturali dall'inquinamento.
              3.  Il  Ministero  compie  e promuove studi, indagini e
          rilevamenti  interessanti  l'ambiente;  adotta, con i mezzi
          dell'informazione,  le  iniziative  idonee a sensibilizzare
          l'opinione   pubblica   alle   esigenze   ed   ai  problemi
          dell'ambiente,  anche attraverso la scuola, di concerto con
          il Ministro della pubblica istruzione.
              4.   Il   Ministero   instaura   e   sviluppa,   previo
          coordinamento  con  il  Ministero degli affari esteri e con
          gli  altri  Ministeri interessati, rapporti di cooperazione
          con gli organismi internazionali e delle Comunita' europee.
              5.  Il  Ministero  promuove  e  cura  l'adempimento  di
          convenzioni   internazionali,   delle   direttive   e   dei
          regolamenti   comunitari   concernenti   l'ambiente   e  il
          patrimonio naturale.
              6.  Il  Ministero  presenta al Parlamento ogni due anni
          una relazione sullo stato dell'ambiente".
              - L'art.  2  commi  5 e 6 della citata legge n. 349 del
          1986 e' il seguente:
              "5.   Il  Ministro  dell'ambiente  interviene,  per  il
          concerto,  nella  predisposizione  dei  piani  di settore a
          carattere   nazionale  che  abbiano  rilevanza  di  impatto
          ambientale.
              6.  Il  Ministro  dell'ambiente adotta, d'intesa con il
          Ministro  dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per
          assicurare   il   coordinamento,   ad   ogni   livello   di
          pianificazione,  delle  funzioni di tutela dell'ambiente di
          cui  alla  presente  legge con gli interventi per la difesa
          del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque".