Art. 111. 
             Garanzie che devono prestare i progettisti 
                (art. 30, comma 5, legge n. 109/1994) 
 
  1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i  progettisti
incaricati della progettazione posta a base di gara e  in  ogni  caso
della progettazione  esecutiva  devono  essere  muniti,  a  far  data
dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e
del progetto esecutivo, di  una  polizza  di  responsabilita'  civile
professionale  per  i  rischi  derivanti  dallo   svolgimento   delle
attivita' di propria competenza, per tutta la  durata  dei  lavori  e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo  provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la  stazione
appaltante deve sopportare per le varianti di cui  all'articolo  132,
comma 1, lettera e), resesi necessarie in  corso  di  esecuzione.  La
garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10  per  cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite  di  1  milione  di
euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
28, comma 1,  lettera  c),  IVA  esclusa,  e  per  un  massimale  non
inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con  il
limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori  di  importo  pari  o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti  della
polizza  di  garanzia  esonera  le  amministrazioni   pubbliche   dal
pagamento della parcella professionale. 
  2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari  o
superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia
che devono prestare i progettisti, nel  rispetto  del  comma  1,  nei
limiti della compatibilita'.