Art. 112 
      Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori 
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma  1-ter,  legge
n. 109) 
 
  1.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le  stazioni   appaltanti
verificano, nei termini e con le modalita' stabiliti nel regolamento,
la rispondenza  degli  elaborati  progettuali  ai  documenti  di  cui
all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro  conformita'  alla  normativa
vigente. 
  2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione  dei  lavori,
la verifica di cui al  comma  1  ha  luogo  prima  dell'inizio  delle
procedure  di  affidamento.   Nei   contratti   aventi   ad   oggetto
l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione  e  la
progettazione definitiva  ed  esecutiva,  la  verifica  del  progetto
preliminare e di quello definitivo  redatti  a  cura  della  stazione
appaltante  hanno  luogo  prima  dell'inizio   delle   procedure   di
affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente  hanno
luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori. 
  3. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al  fine
di accertare l'unita' progettuale, il responsabile del  procedimento,
nei modi disciplinati dal regolamento,  prima  dell'approvazione  del
progetto  e  in  contraddittorio  con  il  progettista,  verifica  la
conformita' del progetto esecutivo o definitivo  rispettivamente,  al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche
il progettista autore del progetto posto a base della  gara,  che  si
esprime in ordine a tale conformita'. 
  4. Gli oneri derivanti  dall'accertamento  della  rispondenza  agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per  la
realizzazione delle opere. 
  5. Con il regolamento sono disciplinate le  modalita'  di  verifica
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
    a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro,
la  verifica  deve  essere  effettuata  da  organismi  di   controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
    b) per i lavori di importo inferiore a 20  milioni  di  euro,  la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici  delle  stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o
le stesse stazioni appaltanti dispongano di  un  sistema  interno  di
controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento; 
    c) in ogni  caso,  il  soggetto  che  effettua  la  verifica  del
progetto deve essere munito di una polizza  indennitaria  civile  per
danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita'
di propria competenza. 
  6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di verifica dei
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a  servizi  e
forniture,  nel  rispetto  dei  commi  che   precedono,   in   quanto
compatibili.